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Agevolazioni fiscali finalizzate all’assunzione di dipendenti detenuti o internati

Aperto Complessità: Media

Cumulabile con altre agevolazioni

Il credito d’imposta non è rimborsabile ma è cumulabile con qualsiasi altro beneficio previsto dalla normativa vigente, nei limiti di compatibilità previsti dalle singole misure.

Bando permanente

Questo bando risulta continuamente aperto.

Panoramica

Incentivo nazionale che prevede un credito d’imposta a favore di imprese pubbliche e private e cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno o in regime di semilibertà. L’agevolazione sostiene i costi del personale e l’eventuale formazione della manodopera detenuta. La misura è finalizzata a favorire l’inclusione sociale, la riabilitazione e il reinserimento lavorativo delle persone provenienti dalla detenzione.

Date

Data di apertura: 02/01/2023

Requisiti di ammissibilita

Regioni

Lazio
Codici ATECO
01 02 03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 43 45 46 47 55 56 58 59 60 62 63 69 70 71 72 73 74 77 78 79 80 81 82 90 91 93

Tipologie di agevolazione

Sgravi contributivi

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Beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • Cooperative sociali di cui alla legge 381/91;
  • Imprese pubbliche e private che assumono lavoratori detenuti o internati;
  • Soggetti rientranti nelle categorie: Impresa, Cooperative/Associazioni Non Profit, Ente Pubblico, con sede in qualsiasi regione italiana.

I lavoratori interessati sono detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, ovvero in regime di semilibertà, assunti per un periodo non inferiore a un mese.

Forma dell'agevolazione

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta (agevolazione fiscale) a valere sulla Legge 22 giugno 2000, n. 193 (cd. “Smuraglia”) e sul D.M. 24 luglio 2014 n. 148.

  • Importo massimo: fino a € 520 mensili per ciascun detenuto o internato assunto;
  • In caso di assunzione di semiliberi, il credito d’imposta massimo è pari a € 300 mensili per ciascun lavoratore;
  • Il credito copre anche l’eventuale formazione della manodopera, a condizione che dopo la formazione segua immediatamente l’assunzione;
  • Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali;
  • È utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
  • Il credito non è rimborsabile ma è cumulabile con qualsiasi altro beneficio compatibile;
  • Stanziamento complessivo indicato sul portale Incentivi: 21.148.112 €.

Attivita e spese ammissibili

Costi e attività ammissibili ai fini dell’agevolazione:

  • Costo del personale relativo a lavoratori detenuti o internati (anche ammessi al lavoro all’esterno o in semilibertà) assunti con rapporto di lavoro dipendente per almeno un mese;
  • Formazione professionale della manodopera detenuta o internata, a condizione che dopo il percorso formativo avvenga immediatamente l’assunzione del lavoratore.

Termini di erogazione

Condizioni e modalità di fruizione:

  • Per accedere alle agevolazioni è necessario stipulare una convenzione con la Direzione dell’Istituto penitenziario presso cui sono ristretti i lavoratori da assumere;
  • Il credito d’imposta matura in relazione ai periodi di effettiva occupazione dei lavoratori detenuti/internati o semiliberi e all’eventuale formazione svolta secondo quanto previsto dalla normativa;
  • Il credito è utilizzato in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
  • Il credito non è rimborsabile in denaro, ma può essere portato in compensazione fino a capienza del debito d’imposta;
  • Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Legge 193/2000 e dal D.M. 24 luglio 2014, n. 148.

Note

Note e riferimenti normativi

  • Misura strutturale di carattere nazionale, valida in tutte le regioni e per tutti i comuni, rivolta a imprese che assumono lavoratori detenuti o internati;
  • Finalità prevalente: inclusione sociale, risocializzazione, ricollocazione e riabilitazione delle persone provenienti dalla detenzione;
  • Base normativa primaria: Legge 22 giugno 2000, n. 193;
  • Base normativa secondaria: Decreto 24 luglio 2014, n. 148 (sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti);
  • Riferimento Gazzetta Ufficiale: G.U. n. 162 del 13/07/2000 per la legge, G.U. n. 246 del 22/10/2014 per il decreto;
  • ATECO: indicato “Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti”, senza specifiche esclusioni;
  • L’agevolazione è indicata come cumulabile con qualsiasi altro beneficio compatibile.

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