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APE Sociale - Anticipo pensionistico - Verifica Requisiti

Chiuso Complessità: Alta

Requisiti specifici richiesti

Sono richiesti specifici requisiti soggettivi e previdenziali: età minima di 63 anni e 5 mesi; anzianità contributiva di almeno 30 anni (32 o 36 anni per alcune categorie di lavoratori gravosi), con riduzioni per le donne fino a 2 anni in funzione dei figli; appartenenza a una delle categorie tutelate (disoccupati che hanno esaurito il trattamento di disoccupazione, caregiver conviventi di soggetti con handicap grave, invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, lavoratori dipendenti che svolgono o hanno svolto per un periodo minimo attività gravose). È inoltre richiesta la cessazione di tutte le attività lavorative e la non titolarità di pensione diretta.

Panoramica

Misura sperimentale di anticipo pensionistico che riconosce un’indennità mensile a carico dello Stato, erogata dall’INPS, a favore di lavoratori in determinate condizioni (disoccupazione, assistenza a familiari con handicap grave, invalidità almeno pari al 74%, svolgimento di lavori gravosi) che abbiano raggiunto un requisito anagrafico minimo e una specifica anzianità contributiva. L’indennità accompagna il beneficiario fino al conseguimento della pensione di vecchiaia o di un trattamento pensionistico anticipato. Il servizio oggetto della scheda INPS consente di verificare il possesso dei requisiti prima della presentazione della domanda.

Date

Data di chiusura: 30/11/2025

Requisiti di ammissibilita

Tipologie di agevolazione

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Beneficiari

L’indennità APE Sociale è rivolta a cittadini lavoratori iscritti a:

  • Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti;
  • forme sostitutive ed esclusive dell’AGO;
  • gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • Gestione Separata ex legge n. 335/1995.

Possono accedere, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti, i soggetti che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

  • Disoccupati a seguito di licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale ex art. 7 legge n. 604/1966 o scadenza di rapporto a termine con almeno 18 mesi di lavoro dipendente nei 36 mesi precedenti, che abbiano fruito integralmente del trattamento di disoccupazione e possiedano almeno 30 anni di contribuzione;
  • Caregiver che assistono e convivono, da almeno 6 mesi, con il coniuge o un parente di primo grado con handicap grave, ovvero con parente o affine di secondo grado nelle condizioni previste dalla legge, con almeno 30 anni di anzianità contributiva;
  • Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, in possesso di almeno 30 anni di contribuzione;
  • Lavoratori dipendenti addetti a mansioni gravose, con almeno 36 anni di contribuzione (ridotti ad almeno 32 anni per operai edili, ceramisti e altre specifiche figure individuate), che abbiano svolto una o più professioni gravose per almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi 7.

Per tutte le categorie è inoltre richiesto il rispetto delle condizioni di cessazione dell’attività lavorativa e di non titolarità di pensione diretta.

Forma dell'agevolazione

L’intervento consiste in un’indennità economica mensile a carico dello Stato, erogata dall’INPS entro i limiti di spesa annualmente stanziati.

  • In caso di iscrizione ad un’unica gestione previdenziale, l’importo è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso all’APE Sociale, se inferiore a 1.500 euro;
  • se la rata teorica di pensione è pari o superiore a 1.500 euro, l’indennità è comunque pari a 1.500 euro mensili;
  • in caso di contribuzione presso più gestioni interessate dall’APE Sociale, il calcolo della rata di pensione avviene pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai periodi di iscrizione;
  • l’indennità è corrisposta per 12 mensilità all’anno;
  • l’importo non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo, e non è reversibile ai superstiti;
  • ai beneficiari non spettano gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) e non matura contribuzione figurativa sui periodi di fruizione.

Attivita e spese ammissibili

L’APE Sociale non finanzia progetti o spese specifiche: si configura come indennità mensile di sostegno al reddito che accompagna il lavoratore fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o per un trattamento pensionistico anticipato.

Termini di erogazione

Decorrenza e durata

  • l’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio, a condizione che a tale data risultino soddisfatti tutti i requisiti e sia cessata l’attività lavorativa;
  • è corrisposta mensilmente per 12 mensilità l’anno;
  • cessa al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia oppure alla decorrenza di una pensione anticipata o comunque conseguita prima dell’età di vecchiaia.

Domanda e istruttoria

  • i soggetti che entro il 31 dicembre 2025 si trovino o possano trovarsi nelle condizioni previste devono presentare preliminarmente una domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro il 31 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e comunque non oltre il 30 novembre 2025;
  • contestualmente o nelle more dell’istruttoria è possibile presentare anche la domanda di accesso alla prestazione, qualora si sia già in possesso di tutti i requisiti, inclusa la cessazione dell’attività lavorativa;
  • le domande vanno presentate in modalità telematica all’INPS, direttamente tramite i servizi online, tramite Contact Center o tramite enti di patronato.

Monitoraggio e limiti di spesa

  • l’accesso è subordinato al rispetto dei limiti di spesa annuali e al monitoraggio delle risorse, effettuato in base alla maggiore prossimità al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e, a parità, alla data di presentazione della domanda;
  • in caso di insufficienza delle risorse, possono essere definiti criteri di priorità e differimento dell’accesso al beneficio.

Note

Carattere sperimentale e durata: l’APE Sociale è una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017, la cui scadenza è stata prorogata da successivi interventi normativi fino al 31 dicembre 2025.

Requisiti contributivi: sono richiesti almeno 30 anni di anzianità contributiva (32 per alcune categorie di lavoratori edili e affini, 36 per gli altri lavoratori gravosi). Per le donne i requisiti contributivi di 30, 32 e 36 anni sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.

Requisiti anagrafici: per le domande di verifica presentate dal 1° gennaio 2024 il requisito anagrafico è pari a 63 anni e 5 mesi.

Compatibilità/incompatibilità: l’indennità non è compatibile con trattamenti di sostegno al reddito connessi alla disoccupazione involontaria (NASpI, ASDI, mobilità in deroga), con l’indennizzo per cessazione attività commerciale, né con trattamenti pensionistici diretti. Per i soggetti certificati nel 2024 e 2025 non è compatibile con attività di lavoro dipendente o autonomo (salvo lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui).

Ambito territoriale: misura di ambito nazionale, gestita da INPS, rivolta a residenti in Italia che soddisfano i requisiti previsti.

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