Note aggiuntive
La valutazione del diritto alla prestazione avviene sulla base del reddito personale (per i non coniugati) o del reddito cumulato coniugale (per i coniugati).
Ai fini del calcolo rientrano, tra gli altri, redditi assoggettabili a IRPEF al netto delle imposte e dei contributi, redditi esenti, redditi da capitale soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, redditi fondiari, pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni estere, prestazioni assistenziali continuative italiane ed estere e assegni alimentari.
Non si computano, tra l’altro, il trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, prestazioni assistenziali non continuative e una quota (fino a un terzo) di eventuali pensioni liquidate con sistema contributivo, nei limiti dell’importo dell’Assegno sociale.
La misura è finanziata anche con risorse dell’Unione Europea nell’ambito di Next Generation EU e i valori di importo e soglie di reddito sono aggiornati annualmente.