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Assegno sociale

Aperto Complessità: Media

Bando permanente

Questo bando risulta continuamente aperto.

Panoramica

L’Assegno sociale è una prestazione economica assistenziale erogata dall’INPS, su domanda, a cittadini italiani e stranieri residenti in Italia in condizioni economiche disagiate. Spetta a chi ha almeno 67 anni e redditi personali o coniugali inferiori alle soglie annualmente fissate dalla legge. L’importo per il 2025 è pari a 538,69 euro per 13 mensilità, riconosciuto in misura intera o ridotta in funzione del reddito.

Date

Nessuna informazione sulle date

Requisiti di ammissibilita

Regioni

Lazio

Tipologie di agevolazione

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Beneficiari

Soggetti beneficiari

Possono richiedere l’Assegno sociale:

  • cittadini italiani residenti in Italia;
  • cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
  • cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (art. 19, commi 2 e 3, d.lgs. 30/2007);
  • cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Ulteriori requisiti generali:

  • età almeno pari a 67 anni;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana o situazione equiparata, oppure titoli di soggiorno sopra indicati per i cittadini stranieri;
  • residenza effettiva in Italia;
  • soggiorno legale e continuativo in Italia di almeno 10 anni (per le domande dal 1° gennaio 2009).

I beneficiari devono inoltre percepire un reddito inferiore alle soglie fissate annualmente dalla legge, valutato a livello personale per i non coniugati e coniugale per i coniugati.

Forma dell'agevolazione

Entità e forma dell’agevolazione

L’Assegno sociale è una prestazione economica di natura assistenziale erogata mensilmente dall’INPS.

  • Importo 2025: 538,69 euro mensili per 13 mensilità;
  • Misura intera (538,69 euro per 13 mensilità) per:
    • soggetti non coniugati senza alcun reddito;
    • soggetti coniugati con reddito coniugale inferiore all’importo annuo dell’assegno (7.002,97 euro).
  • Misura ridotta per:
    • non coniugati con reddito annuo inferiore a 7.002,97 euro;
    • coniugati con reddito coniugale compreso tra 7.002,97 euro e 14.005,94 euro annui.

Caratteristiche giuridiche del beneficio:

  • non reversibile ai familiari superstiti;
  • non gravato da imposte (non soggetto a IRPEF);
  • non esportabile;
  • non cedibile, non sequestrabile e non pignorabile.

Attivita e spese ammissibili

Si tratta di un sostegno destinata ai cittadini che si trovano in stato di bisogno economico che hanno compiuto 67 anni di età. L’Assegno Sociale per il 2025 può essere richiesto in qualsiasi momento, come confermato dalla Circolare INPS n. 23 del 28 gennaio 2025.

Termini di erogazione

Decorrenza, durata e termini di erogazione

  • Decorrenza: il pagamento dell’Assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;
  • Durata: il beneficio ha carattere provvisorio ed è soggetto a verifica annuale del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza in Italia;
  • Sospensione per espatrio: l’assegno è sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 29 giorni continuativi; la sospensione decorre dalla data di allontanamento dal territorio italiano;
  • Revoca: se la sospensione per assenza dall’Italia dura oltre un anno, la prestazione è revocata.

Tempi di lavorazione

Il termine ordinario per la definizione del provvedimento di Assegno sociale è fissato in 45 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, secondo la tabella allegata al Regolamento INPS sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Note

Note aggiuntive

La valutazione del diritto alla prestazione avviene sulla base del reddito personale (per i non coniugati) o del reddito cumulato coniugale (per i coniugati).

Ai fini del calcolo rientrano, tra gli altri, redditi assoggettabili a IRPEF al netto delle imposte e dei contributi, redditi esenti, redditi da capitale soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, redditi fondiari, pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni estere, prestazioni assistenziali continuative italiane ed estere e assegni alimentari.

Non si computano, tra l’altro, il trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, prestazioni assistenziali non continuative e una quota (fino a un terzo) di eventuali pensioni liquidate con sistema contributivo, nei limiti dell’importo dell’Assegno sociale.

La misura è finanziata anche con risorse dell’Unione Europea nell’ambito di Next Generation EU e i valori di importo e soglie di reddito sono aggiornati annualmente.

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