Interventi ammissibili (art. 5)
Gli interventi devono riguardare prioritariamente la ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento o miglioramento sismico ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti o da adibire all’istruzione scolastica statale, finalizzati a conseguire l’agibilità e funzionalità dell’edificio.
Tipologie di intervento:
- a) Riqualificazione di edificio scolastico esistente, finalizzata anche al conseguimento dell’agibilità e funzionalità:
- a.1) interventi di adeguamento sismico secondo le norme tecniche vigenti;
- a.2) interventi di miglioramento sismico secondo le norme tecniche vigenti;
- a.3) (con parametro ζE ≥ 0,6) interventi di:
- efficientamento energetico;
- adeguamento antincendio;
- messa a norma degli impianti tecnologici;
- eliminazione barriere architettoniche;
- rimozione di materiali pericolosi/amianto e ricostruzione delle parti rimosse.
- b) Demolizione e ricostruzione (anche fuori sito) di edificio scolastico esistente, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente rispetto all’adeguamento sismico.
- c) Ampliamento di edificio scolastico esistente in possesso del certificato di agibilità per soddisfare specifiche esigenze scolastiche.
Ogni operazione candidata deve inoltre obbligatoriamente comprendere (art. 5, comma 2):
- interventi volti a migliorare l’efficientamento energetico dell’involucro edilizio;
- innovazioni degli spazi didattici (spazi flessibili, aule modulari, laboratori STEM, arredi riconfigurabili);
- e/o tecnologie integrate (Wi-Fi ad alta velocità, LIM, sensori IoT, gestione energetica smart);
- e/o soluzioni per l’accessibilità a studenti con disabilità (percorsi tattili, sintetizzatori vocali, mappe tattili, ecc.).
Spese ammissibili (art. 7 e quadro economico Allegato A2)
- Spese incluse nel quadro economico dell’operazione, nel rispetto delle specifiche e dei limiti delle singole voci (lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione, forniture e servizi funzionali, ecc.).
- Spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- Spese derivanti da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ecc.) e riconducibili all’operazione finanziata.
- Spese effettivamente sostenute, quietanzate, pertinenti e imputabili all’intervento, rendicontate secondo le disposizioni dell’atto regolante i rapporti Regione–beneficiario.
Non sono ammissibili, tra l’altro (art. 6, comma 4):
- interventi già finanziati per le stesse voci di spesa (divieto di doppio finanziamento);
- interventi su edifici scolastici in zone sismiche 1 e 2 privi di verifica di vulnerabilità sismica nei termini di legge;
- interventi di solo verde/arredo urbano delle aree di pertinenza;
- interventi su edifici non inseriti con validazione completa nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES) o privi di collaudo statico ove previsto.