Il progetto di innovazione strategica STEP deve prevedere investimenti in:
Innovazione di processo e/o organizzativa
Il progetto deve prevedere una combinazione di costi in investimenti innovativi e produttivi:
a) Investimenti in innovazione (minimo 60% del progetto):
- a.1 (art 28 GBER) - Acquisizione di servizi di consulenza e sostegno all'innovazione (Catalogo servizi DGR 717/2023, Aree A e B): minimo 25% del costo per investimenti in innovazione, entro i massimali per tipologia di servizio (Allegato 1/E)
- a.2 (art 29 GBER):
- a.2.1 - Costi della ricerca contrattuale, competenze e brevetti acquisiti o in licenza
- a.2.2 - Utilizzo di strumentazioni, attrezzature, immobili e terreni (esclusi ammortamenti beni punto b.1)
- a.2.3 - Costi personale qualificato: 20% forfettario (a.2.1+a.2.2) oppure 30% a tariffa oraria
- a.2.4 - Spese generali: 7% (a.2.1+a.2.2)
b) Investimenti produttivi (minimo 20% del progetto):
- b.1 - Acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature Industria 4.0 e 5.0 (allegati A e B legge 232/2016, integrati dalla legge 56/2024), coerenti con la matrice STEP (Allegato 1/N e 1/I)
- b.2 - Ristrutturazione immobili: max 30% dei costi b.1+b.2
- b.3 - Spese generali (solo de minimis): 7% (b.1+b.2)
Le spese sono ammissibili a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Il progetto deve rientrare negli ambiti tecnologici STEP: tecnologie digitali, deep tech, tecnologie pulite ed efficienti, biotecnologie, come dettagliato nell'Allegato 1/L.