Requisiti di ammissibilità delle imprese:
- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, salvi i casi di esenzione. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore, salvi i casi di esenzione;
- b) essere in possesso di partita IVA;
- c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti;
- d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;
- f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica per l'erogazione del contributo di importo superiore ad € 150.000,00.
Le condizioni di cui alle lettere a), b), c) devono sussistere alla data dell'evento calamitoso, alla data di presentazione della domanda e alla data di erogazione del contributo.
Le condizioni di cui alle lettere d), e), f) devono sussistere alla data di erogazione del contributo.
Istruttoria e ammissibilità:
Il gestore Sviluppo Toscana Spa provvede ad effettuare l'istruttoria di ammissibilità attraverso la verifica dei requisiti e controlla la completezza e correttezza delle dichiarazioni ed informazioni fornite, la presenza di tutti gli allegati richiesti, e nel caso di richiesta di contributo per strutture distrutte o sgomberate e da delocalizzare, la presenza di una relazione tecnica rilasciata dai Comuni interessati o, in assenza, l'attestazione del perito con perizia giurata.
La mancanza anche di uno solo di tali requisiti è causa di inammissibilità.
I soggetti non ammissibili riceveranno via PEC una comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e potranno presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento.