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Bando OCDPC n.939 - Contributi a favore delle attività economiche e produttive extra-agricole per danni occorsi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Car...

Chiuso Complessità: Media

Cumulabile con altre agevolazioni

Non specificato nei dettagli, ma l'intervento è attuato ai sensi del REG (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti «de minimis».

Panoramica

Il bando è rivolto alle attività economiche e produttive extra-agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi meteorologici eccezionali del 18 agosto 2022 nei Comuni di Massa e Carrara (Provincia di Massa-Carrara). L'intervento consente di richiedere contributi per il ripristino di immobili, macchinari, attrezzature, scorte e altri beni danneggiati o distrutti, nonché per la delocalizzazione degli immobili. I beneficiari devono aver presentato la Scheda C1 di segnalazione danni entro i termini previsti dall'Ordinanza Commissariale 26/2023.

Date

Data di apertura: 29/10/2025

Data di chiusura: 09/12/2025

Requisiti di ammissibilita

Regioni

Toscana

Spese ammissibili

Capitale circolante / costi di gestione Investimenti immateriali (software, brevetti, licenze) Investimenti materiali (macchinari, impianti, attrezzature)

Tipologie di agevolazione

Contributi a fondo perduto

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Beneficiari

Possono partecipare alla procedura tutte le attività economiche e produttive extra-agricole (ad eccezione di quelle aventi codice ISTAT A "AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA") richiedenti il sostegno di cui all'OCDPC n. 939 del 26 ottobre 2022, che abbiano presentato la Scheda C1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive" per gli eventi calamitosi in oggetto con le modalità ed entro i termini di cui all'Ordinanza Commissariale 26/2023.

In particolare possono partecipare le attività economiche e produttive extra-agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'allegato C dell'OCDPC 1158/2024 e che:

  • hanno già proceduto alla rendicontazione di tutte o parte delle spese sostenute e dichiarate nella Scheda C1, relativamente alle spese eccedenti l'importo ricevuto a titolo di immediato sostegno (pari ad un massimo di Euro 20.000,00) ed entro i limiti dell'importo del danno complessivo;
  • pur avendo presentato la Scheda C1, non hanno successivamente presentato la relativa rendicontazione e domanda di erogazione, o non sono state ammesse a contributo.

Per coloro che hanno già ricevuto a titolo di immediato sostegno l'intero importo richiesto con Scheda C1, la partecipazione è ammessa esclusivamente per l'importo relativo ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente agli eventi calamitosi.

Le attività economiche con più unità locali, che hanno presentato un modello C1 per ogni unità locale, possono presentare domande distinte per ogni unità locale oggetto di interventi.

Forma dell'agevolazione

Il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00.

Sulla base dell'entità dei contributi richiesti, sarà valutata l'opportunità di notificare alla Commissione Europea il presente intervento al fine di evitare di incidere in maniera significativa sul limite dei contributi ricevibili da ogni singola impresa a titolo di «de minimis».

Il contributo è concesso nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 dell'Allegato C al D.D. n. 21467 dell'08-10-2025.

Attivita e spese ammissibili

Il contributo è destinato a:

  • A1) Delocalizzazione dell'immobile, previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione o Provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini sui rischi idrogeologici ed idraulici;
  • A2) Delocalizzazione di immobili non distrutti, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio;
  • A3) Delocalizzazione di immobili non distrutti ma dichiarati inagibili con provvedimento della pubblica autorità, qualora il ripristino in sito sia vietato dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini sui rischi idrogeologici ed idraulici;
  • B) Ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione se necessaria;
  • C) Ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
  • D) Ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso;
  • E) Acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
  • F) Ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualifichino come beni immobili incorporati al suolo;
  • G) Ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;
  • H) Ripristino dei danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività, qualora funzionale all'accesso o alla fruibilità o ad evitarne la delocalizzazione;
  • I) Ripristino dei danni alle pertinenze che non si configurano come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica o, ancorché strutturalmente distinte, siano comunque funzionali all'esercizio dell'attività.

Termini di erogazione

Con successivo provvedimento, a seguito dell'assegnazione dei fondi da parte del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno disciplinate le successive fasi relative a rendicontazione ed erogazione.

Note

Requisiti di ammissibilità delle imprese:

  • a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, salvi i casi di esenzione. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore, salvi i casi di esenzione;
  • b) essere in possesso di partita IVA;
  • c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti;
  • d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
  • e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;
  • f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica per l'erogazione del contributo di importo superiore ad € 150.000,00.

Le condizioni di cui alle lettere a), b), c) devono sussistere alla data dell'evento calamitoso, alla data di presentazione della domanda e alla data di erogazione del contributo.

Le condizioni di cui alle lettere d), e), f) devono sussistere alla data di erogazione del contributo.

Istruttoria e ammissibilità:

Il gestore Sviluppo Toscana Spa provvede ad effettuare l'istruttoria di ammissibilità attraverso la verifica dei requisiti e controlla la completezza e correttezza delle dichiarazioni ed informazioni fornite, la presenza di tutti gli allegati richiesti, e nel caso di richiesta di contributo per strutture distrutte o sgomberate e da delocalizzare, la presenza di una relazione tecnica rilasciata dai Comuni interessati o, in assenza, l'attestazione del perito con perizia giurata.

La mancanza anche di uno solo di tali requisiti è causa di inammissibilità.

I soggetti non ammissibili riceveranno via PEC una comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e potranno presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento.

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