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Circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32 – Esonero contributivo per l’assunzione di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022

Aperto Complessità: Media

Cumulabile con altre agevolazioni

Esonero cumulabile con altri incentivi contributivi e/o economici nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e salvo espliciti divieti di cumulo previsti dalle singole misure, nel rispetto dei massimali di aiuti di Stato applicabili.

Panoramica

La circolare disciplina l’esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni e trasformazioni a tempo determinato e indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022, previsto dall’articolo 1, commi 16-19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L’agevolazione, entro un massimale di 6.000 euro annui, è subordinata al rispetto delle condizioni di regolarità contributiva, incremento occupazionale netto e delle regole sugli aiuti di Stato. La circolare fornisce le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura.

Date

Nessuna informazione sulle date

Requisiti di ammissibilita

Forme giuridiche

Società cooperativa
Codici ATECO
01 02 03 62 63 69 70 71 72 73 74 77 78 80 81 82

Spese ammissibili

Spese di personale

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Beneficiari

Possono accedere all’esonero:

  • Datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo.
  • Sono escluse le Pubbliche Amministrazioni e, secondo le istruzioni INPS successive, le imprese del settore finanziario.

Le lavoratrici per le quali spetta l’incentivo sono donne lavoratrici svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012, in particolare:

  • donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali UE, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

È richiesto che il datore di lavoro sia in regola con DURC, obblighi di legge e rispetto delle condizioni di lavoro, nonché con il rispetto del requisito di incremento occupazionale netto calcolato in ULA.

Forma dell'agevolazione

L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), riconosciuto:

  • nel limite massimo di 6.000 euro annui per ciascuna lavoratrice assunta;
  • per una durata massima di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • per una durata massima di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • per complessivi 18 mesi dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’esonero è fruibile nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta ed è subordinato al rispetto delle condizioni in materia di aiuti di Stato e all’autorizzazione della Commissione europea.

Attivita e spese ammissibili

Sono agevolabili:

  • Assunzioni a tempo determinato di donne lavoratrici svantaggiate, anche a tempo parziale;
  • Assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, anche a tempo parziale;
  • Trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine, anche non già agevolati, con donne lavoratrici svantaggiate.

Rientrano tra i rapporti ammissibili anche:

  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperative di lavoro;
  • rapporti di lavoro in somministrazione.

Sono in linea di principio esclusi dall’agevolazione i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico, secondo le istruzioni operative INPS.

Termini di erogazione

L’esonero è riconosciuto su domanda del datore di lavoro tramite il Cassetto previdenziale INPS (modulo telematico dedicato) e fruito mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili (flusso UNIEMENS), nei limiti del massimale annuo e della contribuzione dovuta.

La fruizione è subordinata a:

  • rilascio dell’autorizzazione INPS all’esonero per le specifiche assunzioni/trasformazioni;
  • sussistenza e mantenimento del requisito di incremento occupazionale netto per l’intero periodo di godimento del beneficio;
  • rispetto dei massimali e delle condizioni previste dalla disciplina sugli aiuti di Stato applicabile.

Note

Cumulabilità: l’esonero è cumulabile con altri incentivi, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, a condizione che per le altre misure non sia previsto un espresso divieto di cumulo e che siano rispettati i massimali di aiuti di Stato.

Periodo di applicazione: la misura si applica in via sperimentale alle assunzioni e trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022. Le istruzioni operative per l’invio delle domande e per i diversi anni sono state fornite da successivi messaggi e news INPS.

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