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Credito d'imposta per l'acquisto di materiali di recupero – spese annualità 2024

Chiuso Complessità: Media

Panoramica

Il bando riconosce alle imprese un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute nel 2024 per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, e di imballaggi biodegradabili e compostabili, o derivanti dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro. L'obiettivo è incentivare il riciclaggio e ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi.

Date

Data di apertura: 01/12/2025

Data di chiusura: 30/01/2026

Requisiti di ammissibilita

Spese ammissibili

Investimenti materiali (macchinari, impianti, attrezzature)

Tipologie di agevolazione

Crediti d'imposta

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Beneficiari

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:

  • sono costituite, regolarmente iscritte e "attive" presso il Registro delle imprese
  • svolgono un'attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
  • hanno acquistato nel 2024 prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 (inclusi imballaggi in carta e cartone, in legno non impregnati), o imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro

Esclusioni: imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 231/2001, o in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.

Forma dell'agevolazione

Entità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 36% delle spese ammissibili sostenute nel 2024 per l'acquisto di prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore alla dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, il Ministero procede al riparto proporzionale delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 244/2007
  • è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate

Attivita e spese ammissibili

Attività finanziabili e spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute esclusivamente nel 2024 per l'acquisto di:

  • Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata o da altro circuito post-consumo degli imballaggi in plastica, con contenuto di materiale riciclato ≥30% proveniente da rifiuti EER 15 01 02 e 19 12 04, o conformi alle specifiche UNI 10667-14, UNI 10667-16 o UNI 10667-17
  • Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
    • imballaggi in carta e cartone (ad eccezione di quelli stampati con inchiostri, trattati o spalmati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo, o accoppiati con materiali non biodegradabili e compostabili)
    • imballaggi in legno non impregnati
  • Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta (contenuto di materiale riciclato ≥70%)
  • Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio (contenuto di materiale riciclato ≥60%)
  • Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro (contenuto di materiale riciclato =100%)

I prodotti e imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall'allegato 1 del decreto interministeriale 2 aprile 2024, n. 132. Le certificazioni devono essere allegate al modulo di domanda.

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, revisore legale, commercialista, perito commerciale, consulente del lavoro o responsabile del CAF.

Non sono ammissibili le spese che si configurano unicamente come merce di rivendita operata da operatori del commercio (non utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente).

Termini di erogazione

Termini e modalità di erogazione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati da parte del Ministero all'Agenzia delle Entrate.

L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Note

Note

Il bando prevede controlli e ispezioni da parte del Ministero, a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, sulla veridicità delle dichiarazioni e sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione.

L'Agenzia delle Entrate svolge controlli nell'ambito della propria ordinaria attività di controllo sulla legittima fruizione del credito d'imposta.

L'agevolazione è revocata nei seguenti casi:

  • assenza di uno o più requisiti, o documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili
  • il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli
  • indebita fruizione dell'agevolazione accertata dall'Agenzia delle Entrate

In caso di revoca, il Ministero procede al recupero dell'importo indebitamente percepito, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi dell'art. 1, commi 125 e ss., della legge 4 agosto 2017 n. 124.

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