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Fondo per la transizione energetica nel settore industriale – Avviso pubblico apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni di carbonio sostenuti da talune imprese nell'anno 2024

Chiuso Complessità: Media

Cumulabile con altre agevolazioni

Gli aiuti sono cumulabili con altri aiuti di Stato in relazione a diversi costi ammissibili individuabili, o in relazione agli stessi costi ammissibili se il cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto più elevata applicabile (75%). Non sono cumulabili con de minimis per gli stessi costi ammissibili se si supera tale intensità.

Panoramica

Il bando concede aiuti finanziari alle imprese che operano in settori o sottosettori esposti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, per compensare i costi indiretti delle emissioni di CO2 trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica sostenuti nell'anno 2024. Gli aiuti sono erogati sotto forma di sovvenzione diretta nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

Date

Data di apertura: 27/11/2025

Data di chiusura: 04/12/2025

Requisiti di ammissibilita

Codici ATECO
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Spese ammissibili

Interventi green / efficientamento energetico

Tipologie di agevolazione

Contributi a fondo perduto

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Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che alla data di presentazione della domanda:

  • Operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I della comunicazione della Commissione europea (2020/C 317/04) sugli orientamenti ETS dopo il 2021, con i codici NACE ivi specificati, indipendentemente dall'appartenenza al sistema EU ETS di scambio quote
  • Hanno sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024
  • Hanno sede legale nello Spazio economico europeo
  • Hanno sede operativa in Italia
  • Sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente
  • Sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
  • Si impegnano a rispettare l'obbligo di effettuare un audit energetico ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2012/27/UE e di attuare le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti non superi i 3 anni
  • Non si trovano in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
  • Non hanno ricevuto un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno sulle quali pende un ordine di recupero da parte della Commissione europea
  • Hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero

Forma dell'agevolazione

Gli aiuti finanziari per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni di CO2 sono concessi alle imprese nella forma di sovvenzione diretta sulla base di una procedura valutativa svolta dal soggetto gestore sulle domande ricevute.

Intensità massima dell'aiuto:

  • L'intensità massima dell'aiuto espressa in percentuale rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario nell'anno 2024 non sarà superiore al 75%
  • Tale percentuale, uguale per tutti i beneficiari ritenuti idonei, sarà determinata dal rapporto tra le risorse effettivamente disponibili del Fondo e i costi ammissibili globali sostenuti da tutti i beneficiari idonei per l'anno 2024, nel rispetto del limite massimo del 75%

Disponibilità finanziarie:

  • I soggetti beneficiari hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo (600 milioni di euro per il 2025)
  • Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale accoglimento dei costi ammissibili determinati per ciascuna impresa ammessa, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta

Attivita e spese ammissibili

Sono ammissibili i costi indiretti delle emissioni di carbonio effettivamente sostenuti dalle imprese tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

Calcolo dell'importo massimo di aiuto:

  • Il calcolo viene effettuato conformemente alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS dopo il 2021, in accordo alla formula indicata al paragrafo 28 della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04)
  • La formula tiene conto dei parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica (specifici per prodotto o generico pari a 0,8) e del fattore di emissione di CO2 massimo per l'Italia (tCO2/MWh)
  • Se un impianto fabbrica sia prodotti ammissibili che non ammissibili, l'importo massimo dell'aiuto sarà calcolato soltanto per i prodotti ammissibili

Obblighi dei beneficiari:

  • Rispettare l'obbligo di effettuare un audit energetico ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2012/27/UE (come audit energetico indipendente o nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia certificato o di un sistema di gestione ambientale certificato, ad esempio EMAS)
  • Attuare le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi i 3 anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato

Termini di erogazione

L'aiuto sarà versato al beneficiario, su richiesta, nell'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi delle emissioni indirette, in conformità al paragrafo 25 degli orientamenti ETS del 2021.

Procedura di erogazione:

  1. Il soggetto gestore (Acquirente Unico S.p.A.) svolge l'istruttoria delle domande entro 60 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione
  2. Per le domande con esito positivo, il soggetto gestore determina l'intensità dell'aiuto e l'importo spettante a ciascuna impresa beneficiaria
  3. Il soggetto gestore provvede alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
  4. Con la conferma della registrazione, il soggetto gestore eroga l'aiuto spettante sull'IBAN comunicato in domanda
  5. Il provvedimento di concessione ed erogazione dell'aiuto è notificato tramite PEC

Note

Termini e modalità di presentazione delle domande:

  • Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica disponibile sul sito del soggetto gestore (www.acquirenteunico.it/fte)
  • Periodo di presentazione: dalle ore 9:00 del 27 novembre 2025 alle ore 18:00 del 4 dicembre 2025
  • Le domande presentate prima o dopo tali termini non sono prese in considerazione
  • È richiesta l'identificazione del compilatore tramite SPID o CIE
  • La domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante

Revoca degli aiuti:

  • Assenza di uno o più requisiti di ammissibilità
  • False dichiarazioni rese dal beneficiario
  • Mancato rispetto del divieto di cumulo degli aiuti
  • Cause di divieto in relazione alla normativa antimafia
  • Mancato rispetto dell'obbligo di effettuare l'audit energetico (con obbligo di rimborso e possibilità di ricevere ulteriori aiuti solo dopo il corretto adempimento)

Contatti per informazioni:

  • Pagina web dedicata: www.acquirenteunico.it/fte
  • Recapito telefonico: 320 0307466 (attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00)

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