Sono ammissibili i costi indiretti delle emissioni di carbonio effettivamente sostenuti dalle imprese tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.
Calcolo dell'importo massimo di aiuto:
- Il calcolo viene effettuato conformemente alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS dopo il 2021, in accordo alla formula indicata al paragrafo 28 della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04)
- La formula tiene conto dei parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica (specifici per prodotto o generico pari a 0,8) e del fattore di emissione di CO2 massimo per l'Italia (tCO2/MWh)
- Se un impianto fabbrica sia prodotti ammissibili che non ammissibili, l'importo massimo dell'aiuto sarà calcolato soltanto per i prodotti ammissibili
Obblighi dei beneficiari:
- Rispettare l'obbligo di effettuare un audit energetico ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2012/27/UE (come audit energetico indipendente o nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia certificato o di un sistema di gestione ambientale certificato, ad esempio EMAS)
- Attuare le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi i 3 anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato