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Incentivi per conservare l'occupazione con contratti di solidarietà - Int.3.4.2

A sportello Complessità: Media

Bando permanente

Questo bando risulta continuamente aperto.

Panoramica

Contributo destinato ai datori di lavoro che attivano contratti di solidarietà difensivi o accordi collettivi aziendali per ridurre l'orario di lavoro, al fine di conservare i posti di lavoro presso imprese in situazione di crisi. Il contributo è concesso per massimo due anni ed è calcolato in base al numero di posti conservati e all'entità della riduzione oraria.

Date

Bando a sportello senza data di chiusura fissa.

Requisiti di ammissibilita

Regioni

Trentino-Alto Adige/Südtirol

Spese ammissibili

Spese di personale

Tipologie di agevolazione

Contributi a fondo perduto

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Beneficiari

Datori di lavoro che attivano:

  • Contratti di solidarietà difensivi
  • Altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro

Esclusioni: Sono esclusi i datori di lavoro beneficiari del contributo straordinario provinciale per progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati alla stabilizzazione dei livelli occupazionali ai sensi della L.P. n. 2 del 2009, art. 2 comma 3.

Forma dell'agevolazione

Tipologia: Contributo a fondo perduto.

Ammontare: Il contributo annuo è concesso per la durata massima di due anni ed è calcolato come il minore tra i due seguenti valori:

  • 2.000 euro annui per ogni posto di lavoro conservato (riproporzionato in caso di part time) con l'attivazione dei contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali
  • 2.000 euro annui per ogni dipendente coinvolto (riproporzionato in caso di part time) da contratti di solidarietà difensivi o accordi collettivi, in rapporto alla riduzione media dell'orario di lavoro

Nota: In caso di licenziamento durante il periodo di vigenza dell'accordo, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

Attivita e spese ammissibili

Il contributo sostiene le seguenti attività:

  • Conservazione dei posti di lavoro presso imprese in situazione di crisi
  • Attivazione di contratti di solidarietà difensivi autorizzati dagli Enti competenti
  • Accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro

Condizione necessaria: La concessione del contributo è subordinata alla pubblicazione del Decreto ministeriale di autorizzazione del contratto di solidarietà difensivo.

Termini di erogazione

Modalità di erogazione: Il contributo viene erogato per la durata massima di due anni.

Calcolo: L'importo è calcolato annualmente sulla base del numero dei posti di lavoro conservati e dell'entità della riduzione dell'orario di lavoro.

Riduzioni: In caso di licenziamento nel periodo di vigenza dell'accordo, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

Note

Termini di presentazione: Il datore di lavoro deve presentare domanda entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo collettivo o del contratto di solidarietà.

Requisito essenziale: La concessione del contributo è subordinata alla pubblicazione del Decreto ministeriale di autorizzazione del contratto di solidarietà difensivo o alla autorizzazione degli accordi collettivi da parte degli Enti competenti.

Informazioni: Per informazioni contattare il Centro per l'impiego di Agenzia del Lavoro al numero verde 800.264.760 oppure tramite il sito https://www.agenzialavoro.tn.it/Agenzia/Centri-per-l-impiego

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