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INPS - Messaggio n. 4490 del 30 dicembre 2024 – Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti

Aperto Complessità: Alta

Panoramica

Messaggio INPS che disciplina, in attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, la nuova Prestazione Universale sperimentale destinata agli anziani ultraottantenni non autosufficienti con bisogno assistenziale gravissimo. La misura consiste in una prestazione economica mensile composta da una quota fissa pari all’indennità di accompagnamento e da una quota integrativa di 850 euro vincolata all’acquisto di servizi di cura e assistenza. Possono richiederla le persone con età pari o superiore a 80 anni, ISEE sociosanitario ordinario non superiore a 6.000 euro e titolari (o titolabili) di indennità di accompagnamento, per il periodo di sperimentazione 2025‑2026.

Date

Data di apertura: 02/01/2025

Data di chiusura: 31/12/2026

Requisiti di ammissibilita

Codici ATECO
62 63 69 70 71 72 73 74 77 78 80 81 82

Spese ammissibili

Capitale circolante / costi di gestione Spese di personale

Tipologie di agevolazione

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Beneficiari

Sono beneficiari della Prestazione Universale, come disciplinata dal messaggio INPS n. 4490 del 30 dicembre 2024 e dal D.Lgs. 29/2024, le persone che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • età: almeno 80 anni compiuti;
  • condizione sanitaria: livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS sulla base dei parametri medico-legali e del questionario sul bisogno assistenziale;
  • situazione economica: ISEE sociosanitario ordinario in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
  • prestazioni pregresse: titolarità dell’indennità di accompagnamento, ovvero possesso dei requisiti per il suo riconoscimento;
  • residenza e dimora in Italia come previsto dalla normativa sulla non autosufficienza.

Forma dell'agevolazione

La Prestazione Universale è una misura economica assistenziale composta da due quote:

  • quota fissa: corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980, erogata con le consuete modalità INPS;
  • quota integrativa (assegno di assistenza): pari a 850 euro mensili, erogata tramite specifico pagamento attraverso la piattaforma "Prestazione Universale" e vincolata al finanziamento di servizi di cura e assistenza alla persona.

La prestazione è mensile, esente da imposte e non pignorabile. Una volta riconosciuta, la Prestazione Universale assorbe l’indennità di accompagnamento e le ulteriori prestazioni di competenza degli ATS nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 29/2024.

Attivita e spese ammissibili

La quota integrativa dell’assegno di assistenza (850 euro mensili) può essere utilizzata esclusivamente per:

  • remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona, titolari di rapporto di lavoro conforme ai CCNL di settore e impiegati per almeno un numero minimo di ore settimanali previsto dalla disciplina applicativa;
  • acquistare servizi di cura e assistenza forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale (es. igiene della persona, supporto alla vita quotidiana, consegna pasti, lavanderia, servizi di sollievo), nell’ambito della programmazione integrata regionale e locale.

L’utilizzo della quota integrativa per finalità diverse da quelle previste comporta l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente spese e può determinare la revoca della prestazione, fermo restando il trattamento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa.

Termini di erogazione

La domanda di Prestazione Universale deve essere presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche" – sezione "Decreto Anziani – Prestazione Universale (art. 34 e ss D.Lgs. 29/2024)", oppure tramite gli Istituti di patronato.

Le domande possono essere inoltrate a partire dal 2 gennaio 2025 e comunque dal primo giorno del mese in cui si compiono gli 80 anni, fino al 31 dicembre 2026. La prestazione economica è erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda e fino al termine della fase sperimentale (31 dicembre 2026), a condizione che permangano tutti i requisiti sanitari ed economici previsti.

Note

La Prestazione Universale è stata introdotta in via sperimentale dall’articolo 34 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (c.d. "Decreto Anziani"), in attuazione della legge delega 23 marzo 2023, n. 33, nell’ambito della riforma della non autosufficienza.

Il messaggio INPS n. 4490 del 30 dicembre 2024 fornisce le prime indicazioni operative (requisiti, modalità di presentazione, decorrenza) e successivi messaggi/circolari INPS, in particolare il messaggio n. 949 del 18 marzo 2025, hanno ulteriormente dettagliato la gestione della prestazione, i controlli automatizzati, la rendicontazione delle spese e la possibilità di rinuncia e ripristino delle prestazioni previgenti.

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