Note importanti
Indipendenza del Revisore: l'incarico deve essere conferito a Revisori che rispondono al requisito di indipendenza e obiettività nei confronti del Beneficiario, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 39/2010. Il revisore dichiara nella perizia giurata di aver rispettato tale requisito.
Responsabilità: il Beneficiario resta l'unico responsabile relativamente agli adempimenti ed ai doveri derivanti dalla concessione del contributo pubblico.
Controlli: l'Amministrazione regionale o altri organismi aventi titolo effettuano controlli, anche a campione, sulle rendicontazioni certificate, per verificare la correttezza dell'attività svolta dai revisori legali.
Sanzioni: in caso di irregolarità e/o inadempienze da parte del Revisore, viene inoltrata una nota di segnalazione al Ministero Economia e Finanze - Registro Revisori Legali e/o all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di appartenenza, ai fini delle conseguenti decisioni e sanzioni (art. 25 del D.Lgs. 39/2010 o art. 195 del TUIF).
Applicabilità: le Linee guida si applicano esclusivamente alle operazioni che prevedono nei relativi Avvisi/Procedure di selezione la possibilità per il Beneficiario di affidare le verifiche amministrative sulle domande di rimborso ad un Revisore iscritto nel Registro.