Entità e forma dell'agevolazione
L'agevolazione è composta da due incentivi cumulabili tra loro:
- Contributo a fondo perduto: fino al 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo di 40.000 euro, incrementabile fino ad ulteriori 100.000 euro per specifiche tipologie di intervento.
- Credito d'imposta: fino all'80% delle spese ammissibili residue non coperte dal contributo a fondo perduto. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 a decorrere dall'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, senza limiti di importo.
Modalità di utilizzo del credito d'imposta:
- Il credito d'imposta è cedibile solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
- Sono consentite due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate.
Stanziamento complessivo: 598 milioni di euro.
Gli incentivi sono concessi nel rispetto del regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013) e del Quadro temporaneo COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e successive modifiche).