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Avviso del 23 febbraio 2024 - Adozione del nuovo Regolamento (UE) 2023/n. 2831 della Commissione relativo agli aiuti de minimis - Garanzie e finanziamenti agevolati dei confidi alle PMI

Aperto Complessità: Media

Cumulabile con altre agevolazioni

Gli aiuti de minimis possono essere cumulati con altri aiuti de minimis concessi a norma di diversi regolamenti de minimis, a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Panoramica

Il presente avviso comunica l'aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato a seguito dell'adozione del nuovo Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo agli aiuti de minimis. I confidi che gestiscono risorse assegnate dal MIMIT possono concedere garanzie e finanziamenti agevolati alle PMI nel rispetto della nuova normativa de minimis.

Date

Nessuna informazione sulle date

Requisiti di ammissibilita

Forme giuridiche

Società cooperativa Ditta individuale Società in accomandita semplice Società in nome collettivo Società per azioni Società a responsabilità limitata Società a responsabilità limitata semplificata

Tipologie di agevolazione

Contributi a fondo perduto Finanziamenti agevolati o garantiti dallo Stato

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Beneficiari

Soggetti beneficiari: Piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori economici che ricevono:

  • Garanzie concesse dai confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB o all'elenco di cui all'articolo 112 del TUB;
  • Finanziamenti agevolati erogati dai confidi a valere su risorse pubbliche in gestione assegnate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi:
    • del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017;
    • del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2021;
    • del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2022.

Le PMI devono risultare:

  • iscritte al Registro delle imprese;
  • classificate di micro, piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
  • nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione.

Forma dell'agevolazione

Entità e forma dell'agevolazione:

1. Garanzie dei confidi alle PMI (CAR 28665)

L'agevolazione consiste in garanzie a titolo gratuito o agevolato concesse dai confidi alle PMI per l'accesso al credito bancario.

2. Finanziamenti agevolati (CAR 28664)

I confidi erogano finanziamenti agevolati alle PMI con le seguenti caratteristiche:

  • Importo massimo: 100.000 EUR per i confidi minori;
  • Quota a valere su risorse pubbliche: fino all'80% dell'importo totale del finanziamento;
  • Tasso di interesse: pari a zero sulla quota a valere su risorse pubbliche;
  • Quota a carico del confidi: non inferiore al 20% dell'importo totale, concessa a valere su risorse proprie del confidi, per la quale il confidi può applicare un tasso di interesse per la remunerazione del rischio assunto;
  • Commissione per spese amministrative: fino all'1% dell'importo totale del finanziamento, con un importo minimo di 250 EUR;
  • Limiti per singola PMI beneficiaria: il limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche è pari al 5% dell'ammontare delle risorse assegnate al confidi;
  • Esclusi: finanziamenti per operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine.

Entrambe le misure sono concesse nel rispetto della normativa de minimis vigente (Regolamento (UE) n. 2831/2023 o altri regolamenti de minimis applicabili).

Attivita e spese ammissibili

Attività finanziabili e spese ammissibili:

Le attività finanziabili riguardano il sostegno alle PMI per:

  • Accesso al credito bancario tramite garanzie concesse dai confidi;
  • Finanziamenti agevolati per il sostegno alle attività d'impresa e agli investimenti.

Sono ammissibili tutte le spese connesse alle attività economiche delle PMI beneficiarie, ad eccezione di:

  • Operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine;
  • Operazioni di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine;
  • Acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Le misure si applicano a tutti i settori economici, ad eccezione di:

  • Settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • Settore della pesca e dell'acquacoltura;
  • Attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
  • Aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Termini di erogazione

Termini e modalità di erogazione:

Garanzie

Le garanzie sono concesse dai confidi alle PMI secondo le modalità previste dalla normativa vigente applicabile ai confidi e dai regolamenti interni di ciascun confidi. Le garanzie sono registrate nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) con il CAR 28665.

Finanziamenti agevolati

I finanziamenti agevolati sono erogati dai confidi vigilati iscritti all'albo degli intermediari finanziari (art. 106 TUB) e dai confidi minori autorizzati dall'Organismo confidi minori (OCM) secondo quanto previsto dal decreto del 9 dicembre 2022. Le modalità di erogazione comprendono:

  • Verifica della sussistenza delle risorse disponibili a valere sulle risorse pubbliche in gestione;
  • Istruttoria della pratica di finanziamento secondo i criteri previsti dal regolamento interno del confidi;
  • Registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) con il CAR 28664, con verifica del rispetto del massimale de minimis;
  • Erogazione del finanziamento al beneficiario secondo le modalità previste dal contratto di finanziamento.

La pubblicazione e l'efficacia dell'agevolazione sono subordinate alla preventiva registrazione dell'aiuto nel competente Registro Aiuti di Stato.

Note

Note:

  • L'agevolazione è concessa nel rispetto del nuovo Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo agli aiuti de minimis, che sostituisce il precedente Regolamento (UE) n. 1407/2013.
  • I massimali de minimis applicabili sono:
    • 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari per imprese operanti nei settori diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli e dalla pesca e acquacoltura;
    • 100.000 EUR per imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
    • 20.000 EUR per imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (Regolamento UE n. 1408/2013);
    • 30.000 EUR per imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento UE n. 717/2014).
  • È esclusa l'applicazione della normativa de minimis agli aiuti:
    • il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti commercializzati;
    • per attività connesse all'esportazione;
    • subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
  • I confidi devono essere accreditati nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) o nei registri SIAN e SIPA come soggetti concedenti per le misure con CAR 28665 e CAR 28664.
  • Per i finanziamenti agevolati, i confidi minori devono ottenere autorizzazione dall'Organismo Confidi Minori (OCM) e rispettare i requisiti economico-patrimoniali e organizzativi previsti dal decreto 9 dicembre 2022.
  • Le modifiche introdotte dal decreto interministeriale 8 agosto 2025 hanno innalzato la commissione massima per spese amministrative dall'1% con un minimo di 250 EUR (in precedenza 0,5% senza minimo).

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