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Fondi in gestione ai confidi – Proroga e gestione del contributo assegnato ai sensi del Decreto 3 gennaio 2017

A sportello Complessità: Alta

Cumulabile con altre agevolazioni

Gli aiuti de minimis concessi a norma dei Regolamenti UE 2023/2831, 1408/2013 (settore agricolo), 717/2014 (pesca e acquacoltura) possono essere cumulati entro i massimali previsti da ciascun regolamento. Non sono cumulabili con altri aiuti di Stato relativi agli stessi costi ammissibili se si superano le intensità massime previste.

Panoramica

La misura consente ai confidi assegnatari di contributi pubblici (ai sensi del decreto 3 gennaio 2017) di richiedere la proroga della gestione del fondo rischi per ulteriori 12 anni, al fine di continuare a concedere garanzie e finanziamenti agevolati a favore di piccole e medie imprese e professionisti. I confidi che non ottengono la proroga sono tenuti a restituire le risorse al Ministero.

Date

Data di apertura: 01/01/2026

Requisiti di ammissibilita

Tipologie di agevolazione

Contributi a fondo perduto Finanziamenti agevolati o garantiti dallo Stato

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Beneficiari

Soggetti beneficiari

Beneficiari diretti (richiedenti la proroga):

  • Confidi che hanno ottenuto il contributo ai sensi del decreto 3 gennaio 2017;
  • Alla scadenza del termine di gestione (7 anni), devono aver conseguito un indicatore pari o superiore a 2, calcolato come rapporto tra il totale delle garanzie concesse (più eventualmente i finanziamenti erogati moltiplicati per 3) e l'importo del contributo erogato;
  • Devono essere iscritti all'albo degli intermediari finanziari (art. 106 TUB) o nell'elenco (art. 112 TUB);
  • Devono essere in pieno esercizio dei diritti, non in liquidazione o procedure concorsuali;
  • Regolarità antimafia e contributiva (DURC).

Beneficiari finali delle agevolazioni:

  • Piccole e medie imprese (PMI) e professionisti operanti in tutti i settori economici, con esclusioni specifiche (pesca, acquacoltura, produzione primaria agricola in alcune condizioni, attività legate all'esportazione, aiuti subordinati a prodotti nazionali).

Forma dell'agevolazione

Entità e forma dell'agevolazione

La misura non eroga nuovi contributi, ma consente ai confidi di gestire per ulteriori 12 anni i contributi già ricevuti (dopo i primi 7 anni), utilizzandoli per:

  • Garanzie agevolate: i confidi possono concedere garanzie su finanziamenti erogati a PMI e professionisti ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 (de minimis) e successive modifiche. Il massimale de minimis per impresa unica è di 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000 EUR per imprese di trasporto merci su strada per conto terzi). Massimali specifici per settore agricolo (15.000 EUR) e pesca/acquacoltura (30.000 EUR).
  • Finanziamenti agevolati: ai sensi del decreto 9 dicembre 2022, i confidi possono erogare credito diretto agevolato, applicando la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) prevista dalla Comunicazione CE 2008/C 14/02. Sono previsti limiti e condizioni specifiche.

L'efficacia delle agevolazioni è subordinata alla registrazione preventiva nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), SIAN o SIPA a seconda del settore del beneficiario.

Attivita e spese ammissibili

Attività finanziabili e spese ammissibili

La misura non specifica singole voci di spesa ammissibili. Il fondo rischi gestito dai confidi è utilizzato per:

  • Costituzione di garanzie agevolate su finanziamenti bancari a favore di PMI e professionisti;
  • Concessione di finanziamenti agevolati diretti a PMI e professionisti (ai sensi del decreto 9 dicembre 2022).

Esclusioni:

  • Aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati;
  • Aiuti per attività connesse all'esportazione (quantitativi esportati, costituzione e gestione di reti di distribuzione all'estero, spese correnti di esportazione);
  • Aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati.

Termini di erogazione

Termini e modalità di erogazione

La misura riguarda la gestione dei fondi già erogati ai confidi, non la concessione di nuovi contributi. Per i confidi:

  • Proroga: la richiesta di proroga può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2026 ed entro 60 giorni dalla scadenza del termine di gestione originario (7 anni dal decreto di concessione). La proroga, se concessa, estende la gestione del fondo rischi per ulteriori 12 anni.
  • Restituzione (se non proroga): i confidi che non presentano istanza o cui è negata la proroga devono restituire le risorse secondo due modalità:
    • Restituzione immediata: entro 60 giorni dalla scadenza del termine di gestione, restituzione delle risorse disponibili (al netto di perdite, spese legali, considerati i recuperi);
    • Restituzione differita: annualmente, al 31 dicembre di ciascun anno successivo, restituzione delle risorse che risultano disponibili per svincoli e rientri, fino a completa definizione delle posizioni (entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio).

Per i beneficiari finali (PMI e professionisti): le modalità di erogazione di garanzie e finanziamenti sono definite dai singoli confidi nell'ambito della normativa applicabile (de minimis, decreto 7 aprile 2021, decreto 9 dicembre 2022).

Note

Note aggiuntive

Modalità di presentazione domanda di proroga:

  • Accesso alla piattaforma https://attuazione.dgiai.gov.it/ con SPID o CIE del legale rappresentante del confidi;
  • Compilazione e caricamento dell'Allegato 1 (modulo domanda) firmato digitalmente;
  • Compilazione e caricamento di dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) per richieste informazioni antimafia (modelli disponibili sul sito MIMIT).

Controlli e monitoraggio: il Ministero effettua annualmente controlli a campione sulla gestione del fondo rischi da parte dei confidi. I confidi devono trasmettere una relazione di monitoraggio annuale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno (decreto direttoriale 27 giugno 2024).

Registro Aiuti di Stato: per operare, ciascun confidi deve accreditarsi ai Registri Aiuti (RNA, SIAN, SIPA) come soggetto concedente, seguendo le procedure indicate nella pagina web del MIMIT.

Procedure di recupero e spese legali: disciplinate dal decreto direttoriale 3 aprile 2024 e successive modifiche (decreto direttoriale 15 novembre 2024) e dalla circolare del 6 maggio 2025. I confidi possono addebitare al fondo rischi le spese legali sostenute per il recupero dei crediti pubblici, alle condizioni ivi previste.

Fusioni tra confidi: la circolare del 24 novembre 2025 fornisce chiarimenti operativi per la gestione dei fondi in caso di fusioni tra confidi assegnatari.

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